IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno LUNEDI’ 19 MAGGIO 2025, (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla Residenza municipale, 29/04/2025 IL SINDACO
Francesco Manconi